La legge assegna alla lavoratrice la scelta di posticipare l’inizio del congedo di maternità: è la cosiddetta flessibilità dell’astensione obbligatoria. Questo significa che la mamma può ritardare l’astensione dal lavoro fino ad 1 mese prima della data presunta del parto, spostando il periodo non fruito al periodo successivo al parto stesso, che, pertanto, potrà essere prolungato fino a 4 mesi.
La lavoratrice che intenda usufruire della flessibilità dell’astensione obbligatoria dovrà presentare domanda all’azienda (nel modulo predisposto dall’Inps c’è una parte relativa alla flessibilità), corredata della certificazione dello specialista ginecologo del S.S.N. o con esso convenzionato, acquisite nel corso del settimo mese di gravidanza.
L’INPS precisa che il periodo di flessibilità può essere successivamente ridotto (ampliando quindi il periodo di astensione prima del parto inizialmente richiesto), espressamente, su istanza della lavoratrice, o implicitamente, per fatti sopravvenuti.
Quest’ultima ipotesi può verificarsi con l’insorgere di un periodo di malattia, poiché ciò comporta sempre un “rischio per la salute della lavoratrice e/o del nascituro” e supera, di fatto, il giudizio medico precedentemente espresso. Anche un solo giorno di malattia fa iniziare l’astensione obbligatoria.
La flessibilità consiste, pertanto, nel differimento al periodo successivo al parto, non del mese intero, ma di una frazione di esso e cioè delle giornate di astensione obbligatoria non godute prima della data presunta del parto.
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